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Stefano Maglia

Le verifiche da superare per diventare Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

di Marco Casadei

Categoria: Rifiuti

Verifiche per diventare Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti
 

Il Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, conosciuto come Regolamento dell’Albo gestori ambientali, è entrato in vigore il 7 settembre dello stesso anno, e detta nuove regole e disposizioni per le imprese iscritte all’Albo.
 

Definisce i nuovi compiti, responsabilità e requisiti che dovranno essere dimostrati dal Responsabile Tecnico, e che il Comitato nazionale è stato chiamato a definire come da disposizioni del Regolamento stesso (per approfondimenti si legga l’articolo di Stefano Maglia, sulla nuova disciplina del Responsabile Tecnico).
 

Il Comitato ha emanato il 30 maggio 2017 due delibere con le quali sono stati individuati i requisiti del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR), le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle Verifiche.
 

E dal prossimo 16 ottobre 2017, come stabilito dall’articolo 4, comma 1, della delibera n.6 del 30 maggio 2017, entrerà in vigore la nuova disciplina.
 

È utile ricordare che, ai sensi dell’art. 10, comma 4 del Regolamento, il Responsabile Tecnico è una delle condizioni necessarie per essere iscritti all’Albo gestori. Si tratta di figura determinante all’interno dell’organizzazione aziendale al punto che, laddove venisse a mancare, le Sezioni dell’Albo sono chiamate ad avviare un procedimento disciplinare diretto alla revoca dell’autorizzazione e alla cancellazione dell’impresa.
 

In questo commento spiegheremo:
1. Nuovi percorsi per diventare Responsabile Tecnico: le Verifiche
2. Quali sono gli argomenti della verifica?
3. Che validità ha la verifica?
4. Regime transitorio
5. Verifiche Responsabile Tecnico: chi può iscriversi?
6. Verifiche RTGR: come iscriversi? Quanto costa?
7. Come è fatta la verifica?
8. Le novità 2018
9. Calendario: quando si svolgeranno le verifiche?
10. La Scuola di preparazione alle verifiche di TuttoAmbiente
 

Scuola di Formazione per Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti
 

Nuovi percorsi per diventare Responsabile Tecnico: le Verifiche

 

Appare subito evidente che non hanno più valore i corsi di formazione che erano stati disciplinati con la Deliberazione n. 3 del 16/7/1999, e che fino ad oggi erano uno, tra gli altri, dei requisiti che consentivano, in alcuni casi, l’accesso diretto alla professione di RT.
 

Il sistema, che era stato previsto e introdotto fin dall’origine dell’Albo, se da un lato aveva raggiunto lo scopo di elevare il livello di cultura ambientale degli operatori (grazie alla partecipazione, con profitto, di un corso incentrato sulle specificità dell’attività che sarebbe stata svolta dall’impresa), dall’altro si era rilevato insufficiente a causa del mancato aggiornamento della formazione e della differente modalità e offerta formativa proposta dagli enti accreditati dalle Regioni.
 

Dal 16 ottobre 2017, l’idoneità per essere Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti si conseguirà mediante il superamento di una verifica iniziale della preparazione del soggetto, che dovrà poi essere rinnovata ogni quinquennio per garantirne il necessario aggiornamento. Le modalità con cui si svolgeranno, consentirà pari livelli di difficoltà e uniformità nella valutazione della preparazione del Responsabile Tecnico di turno.
Il concorso dei requisiti che dovranno essere dimostrati sono stati individuati dall’allegato A alla delibera n. 6 del 30 maggio 2017.
 

Se esaminiamo i requisiti previsti dall’allegato, è manifesto che all’aumentare della classe di riferimento, ovvero delle capacità di gestione dei rifiuti da parte dell’impresa, sia essa definita sulla base della popolazione servita, o delle quantità di rifiuti gestiti, o dell’importo dei lavori di bonifica cantierabili, sono maggiori e più pregnanti i requisiti che dovranno essere dimostrati.
 

Una rilevante novità riguardante le categorie del trasporto di rifiuti (catt. 1, 4 e 5), è l’approvazione di un’unica tabella dei requisiti previsti per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di quelli non pericolosi, mentre viene mantenuta distinta quella relativa ai rifiuti pericolosi.
 

Inoltre, rispetto al passato, non è riconosciuto nessun titolo di studio che consenta l’accesso diretto al ruolo, che avverrà esclusivamente con l’idoneità conseguita mediante verifica.
 

Specifici titoli di studio universitari, invece, vengono previsti per l’iscrizione nelle categorie 9 e 10 (laurea o laurea magistrale, o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento, in ingegneria o architettura o chimica o geologia o biologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale).
 

Per l’iscrizione nella categoria 8, il titolo di studio riconosciuto è una “Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento”, senza uno specifico indirizzo di studi, a differenza della previgente disposizione che riconosceva valida esclusivamente la “laurea di indirizzo scientifico”.
 

In ogni caso, i titoli di studio universitari consentono al Responsabile Tecnico di dimostrare minori anni di esperienza rispetto a quelli richiesti.
 

Va evidenziato, però, che la verifica viene richiesta per tutti i soggetti che svolgono o intendono svolgere le funzioni di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, diventandone un requisito minimale e comune a tutte le categorie e classi d’iscrizione.
 

Inoltre, è palese che rispetto al passato sarà consentito assumere l’incarico di RT anche senza alcun anno di esperienza professionale, come avveniva invece nelle precedenti disposizioni per determinate categorie.
Complessivamente, rispetto alle precedenti tabelle, vengono richiesti minori anni di esperienza professionale, in quanto sono compensati dalla verifica periodica che dovrebbe garantire il necessario aggiornamento della preparazione del RT.
 

Inoltre, per quanto riguarda la categoria 9, viene confermata la disposizione in base alla quale gli anni di esperienza maturata devono essere comprovati, per essere riconosciuti validi, con la presentazione di idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per un importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l’iscrizione.
 

Un camion adibito al trasporto di rifiuti
 

Quali sono gli argomenti della verifica?

 

La verifica consta di quiz a risposta multipla che vertono sulle materie riportate nell’allegato “C” alla delibera n. 6 (per approfondimenti si legga l’articolo di Miriam Viviana Balossi e Stefano Maglia e Quali novità per la formazione del responsabile tecnico della gestione rifiuti?).
 

I quiz, approvati dal Comitato nazionale, sono pubblicati nel sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e sono suddivisi tra argomenti di carattere generale sulla normativa dei rifiuti e ambientale (che rappresentano il modulo generale obbligatorio per tutte le categorie), e argomenti afferenti i moduli specialistici: trasporto dei rifiuti categorie 1, 4 e 5), commercio e l’intermediazione (categoria 8), bonifica dei siti (categoria 9) e bonifica di beni contenenti amianto (categoria 10).
 

Scuola online per Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti
 

Che validità ha la verifica?

 

La verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del suo superamento.
La verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno precedente la scadenza del quinquennio di validità che, come dispone la delibera, decorrerà sempre dalla data di scadenza della verifica iniziale.
 

La delibera n. 6, all’art. 2, comma 3, pone un vincolo in caso di mancato superamento della verifica, impedendo al candidato di poter sostenere nuovamente la verifica, per il medesimo modulo, non prima che siano trascorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito negativo.
 

Verifica che, invece, non sarà richiesta a tutti i Responsabili Tecnici che si troveranno nella situazione prevista dall’articolo 13, comma 3, del DM 120/2014, che contempla la dispensa dalle verifiche per il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di Responsabile Tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.
 

Ebbene, in virtù di questa disposizione generale, il Comitato ha disciplinato i criteri di dispensa dalle verifiche prevedendo all’articolo 2, comma 5, della delibera n.6/2017 che è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. In tale periodo, sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.
 

Sedie con scrittoio per esami in aula
 

Regime transitorio

 

Il successivo art. 3, invece, è incentrato sulle disposizioni transitorie, che interessano principalmente il Responsabile Tecnico in carica alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
 

Anche in questo caso di è trattato di disciplinare un principio generale previsto del Regolamento dell’Albo, dove all’art. 13, comma 4, dispone che il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono comunque obbligati all’aggiornamento quinquennale.
 

La delibera stabilisce che il responsabile tecnico delle imprese iscritte alla data del 16 ottobre 2017, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per i prossimi cinque anni, anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono, purché nella stessa categoria, stessa classe o inferiori.
 

La verifica di aggiornamento può essere sostenuta a partire dal 2 gennaio 2021, quindi ben oltre un anno prima della scadenza come avverrà poi con la disciplina a regime come disposto sempre dalla stessa delibera.
È previsto, infine, che le domande relative alla nomina di responsabili tecnici presentate alla data di entrata in vigore della delibera n.6/2017 siano istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.
 

Verifiche Responsabile Tecnico: chi può iscriversi?

 

La disciplina delle verifiche è oggetto della deliberazione n.7 del 30 maggio 2017, che individua le sedi, le date, i criteri e le modalità di svolgimento delle stesse.
 

Per essere ammesso alle verifiche è necessario dimostrare i seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera a), del DM 120/2014.
2) essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono dispensati da tale obbligo i responsabili tecnici delle imprese iscritte alla data del 16 ottobre 2017.
3) aver provveduto al versamento del contributo di 90 euro alla Camera di commercio sede della Sezione regionale competente all’organizzazione della verifica.
 

Verifiche RTGR: come iscriversi? Quanto costa?

 

La domanda di iscrizione alla verifica deve essere inviata, a pena di improcedibilità, esclusivamente per via telematica non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica stessa.
 

Il candidato, che si iscrive collegandosi al sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali www.albonazionalegestoriambientali.it, compila l’apposito modello indicando, tra l’altro, la data, la sede dell’esame e il modulo per il quale intende sostenere la verifica.
 

È fatto obbligo al candidato, in caso di modifiche, di aggiornare i dati comunicati in sede di domanda iscrizione. Infatti, l’Albo non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni inerenti le verifiche.
 

Il candidato riceverà via e-mail conferma dell’iscrizione con l’indicazione della data, della sede e del modulo specialistico oggetto della verifica.
 

In sede di prima applicazione, ci si potrà iscrivere per un solo modulo specialistico da sostenere nella sede di esame prescelta, lasciando quindi spazio a valutare, nel prossimo futuro, la possibilità di sostenere le verifiche per più moduli specialistici nella stessa sede di verifica.
 

L’allegato “B” riporta le regole per lo svolgimento delle verifiche che devono essere rispettate dal candidato a pena di nullità della verifica stessa.
 

Le commissioni di esame sono composte dalle Sezioni regionali sedi delle verifiche, integrate da un componente designato dal Comitato nazionale.
 

Le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente della Sezione regionale o, in mancanza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi le funzioni di Presidente sono assunte dal componente designato dal Comitato nazionale.
 

Come è fatta la verifica?

 

La verifica si svolge mediante una prova scritta con 80 quiz a risposta multipla, di cui 40 relativi al modulo generale obbligatorio per tutte le categorie e 40 relativi al modulo specialistico.
 

Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi:
risposta esatta: +1,00
risposta errata: -0,50
risposta omessa: 0,00
 

Per rispondere agli 80 quiz della verifica i candidati hanno a disposizione complessivamente 120 minuti.
 

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono i seguenti punteggi:
Per la verifica iniziale un punteggio almeno pari a:
32 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie
34 punti nel modulo specialistico
Per la verifica di aggiornamento un punteggio almeno pari a:
28 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie
30 punti nel modulo specialistico
 

Preme evidenziare che si tratta di punteggi ottenuti, e non di risposte corrette. Pertanto, si dovranno tenere in considerazione sia le risposte esatte che le eventuali risposte errate che comportano l’attribuzione di un punteggio negativo di –0,50.
 

I nominativi dei canditati risultati idonei sono pubblicati sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed è rilasciato apposito attestato.
 

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Novità e cambiamenti 2018

 

Alla vigilia dell’avvio delle Verifiche per Responsabile Tecnico (il 19 dicembre 2017 a Mestre-Venezia), il Comitato Nazionale emana una delibera che va a incidere sullo svolgimento delle prossime prove per l’idoneità prevista dall’art. 12 e 13 del D.M. 120/2014.
 

La Deliberazione n. 10 del 28 novembre è relativa alla pubblicazione del tanto atteso calendario delle verifiche RT per il 2018. Si ricorda che il precedente calendario (allegato alla deliberazione n. 7 del 30 maggio us) prevedeva solo 7 date di verifiche, raggruppate per “compartimenti territoriali” quali nord est, nord, nord-ovest, centro sud e isole, con ultima data fissata il 14 febbraio 2018 in Piemonte.
 

Ai più, però, sono passate di certo inosservate le modifiche che sono state apportate alle “Modalità’ di svolgimento delle verifiche” con la sostituzione dell’Allegato “B” della deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017.
 

Un attento esame del documento, e la sua comparazione tra le 2 versioni, infatti, evidenzia come siano state fatte 2 variazioni che interessano in modo particolare i candidati alle verifiche.
 

La prima, ha modificato la procedura che deve essere seguita per individuare le risposte che “devono essere riportate esclusivamente sul foglio consegnato al candidato, utilizzando penna nera o blu, e contrassegnando la casella con la scelta, di norma, mediante una X”.
 

A differenza della versione precedente, si può individuare la risposta che si ritiene corretta anche con altri “segni” (per es. annerendo l’intero spazio), ma si ritiene sia conveniente uniformarsi alle indicazioni date per motivi di praticità e di velocità, marcando con una X la casella prescelta.
 

La seconda, invece, modifica la “penalizzazione” a cui andava incontro il candidato in caso di correzione della risposta data. Se viene ribadito che non è possibile effettuare correzioni (“la prima risposta è quella che conta”), viene cambiata la conseguenza nel caso in cui il candidato non rispetti le modalità di svolgimento della verifica.
Infatti, invece di annullare l’intera prova interpretando il comportamento del candidato quale suo segno identificativo, la risposta eventualmente corretta si considererà omessa e quindi con nessuna penalizzazione di punteggio conseguente.
 

Calendario: quando si svolgeranno le verifiche?

 

Per il 2022 è stato creato un Calendario verifiche 2022 Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti che invitiamo tutti a consultare.
Ovviamente tale calendario sarà aggiornato per la fine del 2022 e il 2023.
 

La Scuola di preparazione alle verifiche di TuttoAmbiente

 

Per fornire la miglior preparazione possibile a tutti coloro che desiderassero iscriversi alle verifiche, TuttoAmbiente ha creato una serie di corsi in aula dedicati sia al modulo obbligatorio sia ai moduli specialistici.
Le iscrizioni a tali corsi di formazione sono già aperti, con le prime lezioni programmate per fine settembre 2017. Le sedi previste sono Milano, Roma, Bologna e Padova.
 

Cliccate oltre per avere maggiori informazioni sulla Scuola di Formazione per Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti oppure scrivete o telefonate (0523.315305).
 

Aula con studenti a un corso TuttoAmbiente
 

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