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Stefano Maglia

Come prepararsi alle verifiche per Responsabile Tecnico della gestione rifiuti

di Stefano Maglia, Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Questo articolo si rivolge a tutti coloro che sono già responsabili tecnici della gestione rifiuti o stanno per essere nominati tali e che, per l’esercizio delle proprie funzioni professionali, dovranno sostenere nei prossimi mesi la verifica iniziale e quella di aggiornamento, alla luce delle Delib. Albo n. 6 e n. 7 del 2017.
Andremo a delineare il nuovo quadro delle tempistiche di queste inedite verifiche, facilitandone la comprensione grazie ad alcune simulazioni pratiche.
La recente disciplina è, infatti, destinata ad avere notevoli ripercussioni sulla figura del Responsabile Tecnico, obbligatoria per legge.
Per approfondire la conoscenza dei suoi ruoli, le sue responsabilità e la sua formazione invitiamo il lettore a leggere il nostro approfondito articolo dedicato al Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti.

 

Le recenti delibere dell’Albo

 

In data 30 maggio 2017 è stata emanata, dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, la Deliberazione n. 6/2017 avente ad oggetto “Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 D.M. 120/2014” che entrerà in vigore il 16 ottobre 2017, con la quale si è provveduto a definire “le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche, nonché … precisare la natura dell’esperienza professionale che il responsabile tecnico deve possedere per l’iscrizione nei diversi settori di attività, con particolare riferimento alle mansioni svolte ed alle responsabilità assunte”.
L’art. 1 della suddetta Deliberazione individua, nell’Allegato A, per ciascuna categoria e classe di iscrizione, i requisiti del responsabile tecnico. In particolare, l’esperienza richiesta deve consistere in:

  • esperienza acquisita come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
  • esperienza acquisita come responsabile tecnico o direttore tecnico di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
  • esperienza acquisita come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione;
  • esperienza acquisita come affiancamento al responsabile tecnico. L’Allegato A, infatti, riporta le sedi e le date delle verifiche iniziali e periodiche per i responsabili tecnici (la prima in Veneto il 19 dicembre). Mentre il calendario e le sedi delle verifiche è riportato nell’Allegato A, le specifiche modalità di svolgimento sono indicate nell’Allegato B alla Delibera.

 

 

Calendario delle prossime verifiche

 

La verifica consiste in una prova scritta con 80 quiz a risposta multipla[1], di cui 40 sulla parte generale e 40 sulla parte specialistica (art. 4, c. 1), e per ogni risposta verranno assegnati vari punteggi:
La Delibera n. 7 del 30 maggio 2017 concerne invece i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al cit. art. 13, D.M. n. 120/2014. Ed è qui probabilmente l’innovazione più condivisibile ed in qualche modo rivoluzionaria.
Si passa sostanzialmente da un sistema in cui per diventare RTGR bisognava necessariamente seguire corsi (ed ottenere attestati) da enti accreditati, ad un altro sistema in cui non solo chiunque può prepararsi come meglio crede, privatamente o presso società di formazione qualificate, al fine di prepararsi a sostenere gli esami (verifiche) presso le stesse sedi regionali dell’Albo, ma in cui risultano altresì obbligatorie periodiche verifiche di aggiornamento.
L’art. 2 della Delibera è dedicato alle verifiche di idoneità, le cui materie sono riportate nell’Allegato C. In particolare, i quiz oggetto delle verifiche saranno prossimamente approvati dal Comitato Nazionale, pubblicati sul sito internet dell’Albo e periodicamente aggiornati.
Clicca oltre per leggere il Calendario delle Verifiche RTGR che abbiamo pubblicato sulle nostre pagine.

 

Formazione del responsabile tecnico: principali novità 2017

 

Dopo aver accennato alla portata rivoluzionaria delle Delibere del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n. 6 e n. 7 del 30 maggio 2017 (per un ulteriore approfondimento si veda l’articolo dedicato di Stefano Maglia Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti: la nuova disciplina. Primo commento alle delibere 6 e 7), durante il corso di formazione e aggiornamento del 14 giugno 2017, organizzato da TuttoAmbiente a Milano, il Presidente dell’Albo Nazionale, Eugenio Onori, e il Segretario della Sezione regionale del Veneto, Marco Casadei, hanno dato evidenza di come, tra le altre, le novità principali siano:

  • la verifica obbligatoria per l’accesso al ruolo di Responsabile Tecnico;
  • l’aggiornamento periodico ogni 5 anni mediante verifica;
  • meno anni di esperienza richiesti complessivamente;
  • meno anni di esperienza richiesti con appositi titoli di studio;
  • dimostrazione dell’esperienza acquisita mediante l’affiancamento al responsabile tecnico.

 

Responsabile Tecnico: chi è dispensato dalla verifica

 

Tra le novità recate dalla Delib. n. 6/2017, si segnala che è espressamente prevista la dispensa dalle verifiche per il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto o ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni (sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al 20% di detto periodo).
Sul punto, occorre fare degli esempi pratici.
Facciamo il caso di un soggetto che sia legale rappresentante e responsabile tecnico dall’1 gennaio 2000 (ad oggi): costui è esentato (a richiesta) dalle verifiche a partire dall’1 gennaio 2020.
Oppure, facciamo il caso di un legale rappresentante dall’1 gennaio 2000 (ad oggi), ma responsabile tecnico dall’1 giugno 2005 (ad oggi): costui è esentato (a richiesta) dalle verifiche a partire dall’1 giugno 2025.
Infine, per fare un esempio con una interruzione, facciamo il caso di un legale rappresentante dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, e poi dal 1 settembre 2015 (ad oggi); al contempo, però, è responsabile tecnico dall’1 gennaio 2000 (ad oggi): costui sarà esentato (a richiesta) dalle verifiche a partire dall’1 settembre 2035.

 

L’attività del Responsabile Tecnico in regime transitorio

 

Chiarita la casistica in cui il legale rappresentante – responsabile tecnico può essere esonerato dalle verifiche, bisogna precisare alcuni aspetti fondamentali dalle disposizioni transitorie:

  1. i responsabili tecnici al 16 ottobre 2017 non sono tenuti alla verifica iniziale, ma solo a quelle di aggiornamento;
  2. chi è già responsabile tecnico al 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della Delib. n. 6/2017) può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla suddetta data, quindi fino ad ottobre 2022 (anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori);
  3. costui però, se vuole, può sostenere la verifica di aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021.

 

Pertanto, i responsabili tecnici, tali alla data del 16 ottobre 2017, possono sostenere la verifica di aggiornamento nel periodo compreso tra gennaio 2021 ed ottobre 2022.
Qualora, però, il responsabile tecnico abbia necessità di sostenere la verifica per imprese iscritte in categorie diverse o classi superiori, allora è tenuto a procedere prima.
In merito al complesso tema della validità delle verifiche, si precisa che l’idoneità conseguita mediante la verifica iniziale ha validità pari a cinque anni, a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.
La verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità dell’aggiornamento decorre dalla data di scadenza dei cinque anni.
Anche in questo caso, è opportuno fare un esempio: se la verifica iniziale è stata superata il 14 giugno 2018, essa è valida fino al 14 giugno 2023. L’inizio del periodo utile per confermare l’idoneità decorre dal 15 giugno 2022. Supponendo che l’aggiornamento sia stato superato l’8 settembre 2022, la nuova scadenza della verifica sarà il 14 giugno 2028.
Come si può cogliere, il fatto che un anno prima possa essere chiesto il rinnovo non pregiudica, comunque, il periodo di validità quinquennale.

 

Per questo TuttoAmbiente ha creato la Scuola di preparazione alla verifica per Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti: un percorso formativo finalizzato a formare e preparare i candidati a sostenere le verifiche, approfondendo le conoscenze di base della legislazione italiana ed europea, e testando le competenze apprese dal corsista con simulazioni dei quiz delle verifiche per conseguire l’abilitazione di responsabile tecnico.

La Scuola è così strutturata:

  • Modulo Generale: 3 giornate consecutive di lezione incentrate su tutti gli argomenti che obbligatoriamente devono essere competenze dei Responsabili Tecnici di tutte le categorie
  • Modulo di Specializzazione: da 2 giornate o 1 di formazione programmato per ognuna delle categorie per cui si vuole sostenere la verifica

 

Per saperne di più: Scuola Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

 

Stefano Maglia – Miriam Viviana Balossi
11 luglio 2017

 

 

[1] Si segnala che a breve i quiz saranno pubblicati sul sito dell’Albo.

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