Possono le imprese già iscritte dal 1° febbraio 2017 svolgere raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge e sulle rive dei corsi d’acqua? Ha risposto il Comitato nazionale dell’Albo Gestori con la Circolare n. 3 del 21 febbraio 2019.

Facciamo un passo indietro: con la Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 il Comitato definiva criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5 prevedendo, in particolare, che “le imprese che intendono iscriversi nella categoria 1 per svolgere esclusivamente singoli e specifici servizi devono disporre solo delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nelle sottocategorie di cui all’allegato “D” riguardanti i servizi medesimi” (art. 1, comma 4). In tempi più recenti, con la Delibera n. 8 del 12 settembre 2017 sono state apportate modifiche e integrazioni a quella del 2016, e con la Circolare n. 153 del 7 dicembre 2018 è stata ribadita la necessità, solo per le imprese che intendono svolgere anche le attività della sottocategoria di cui alla Tabella D7 – appunto raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge e sulle rive dei corsi d’acqua – della Delibera 5/2016, di disporre al momento dell’iscrizione delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.

Dalla lettura combinata di queste disposizioni, nell’ultima Circolare n. 3 del 21 febbraio 2019 il Comitato ha concluso che le imprese già iscritte in categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) al 1° febbraio 2017 (data di entrata in vigore della delibera 5/2016) devono ritenersi autorizzate a svolgere anche le attività di cui alla tabella D7, salvo esplicito divieto riportato nel provvedimento di iscrizione. Fa, inoltre, presente, il Comitato, che in sede di rinnovo dell’iscrizione l’impresa già iscritta al 1° febbraio 2017 deve attestare il possesso dei requisiti previsti ed è la Sezione regionale a verificare in tale sede la disponibilità delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti: in mancanza di tale condizione, la Sezione esclude la sottocategoria interessata ed emette il provvedimento di rinnovo con la dicitura “l’impresa non può esercitare le attività di cui alla sottocategoria “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua“.

Anche di questa novità ci occuperemo durante il Corso di Formazione “Rifiuti: novità e criticità – Stop SISTRI, new FIR e Registri, Voci a specchio, Classificazione, End of Waste, fanghi in agricoltura, Bat rifiuti, RTGR, sottoprodotti“, a Roma il 5 marzo 2019, e a Bologna il 9 aprile 2019.

Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305


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