Con la Circolare n. 2 del 6 febbraio 2019 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla decadenza dell’iscrizione all’Albo per effetto di un’informativa antimafia.

Si ricorda, infatti, che le imprese che devono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori ambientali, o che si sono già iscritte, devono soddisfare i requisiti previsti dall’art. 10, comma 2, del Regolamento dell’Albo contenuto nel DM 120/2014. In particolare, si legge alla lettera f) che non devono sussistere, nei confronti del titolare dell’impresa (nel caso di impresa individuale) o del legale rappresentante, “le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”, vale a dire il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Come noto, il Decreto 159/2011 dispone, all’art. 67 rubricato Effetti delle misure di prevenzione, che “le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste … non possono ottenere: […] f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati.

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Ebbene, le iscrizioni rilasciate dall’Albo gestori ambientali rientrano a pieno titolo tra le previsioni della lettera f), conclusione anche recentemente ribadita dal Consiglio di Stato (sentenza n. 7151 del 19 dicembre 2018) e dai TAR Campania (n. 4614 dell’11 luglio 2018) e Lombardia (n. 21 del 4 gennaio 2018).

Così, recependo gli ultimi orientamenti della giustizia amministrativa e del Consiglio di Stato, con la citata Circolare n. 2 del 6 febbraio 2019 il Comitato Nazionale dell’Albo ha fornito ulteriori indicazioni relativamente alla decadenza dell’iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 67 richiamato in premessa, dando pari valore sia alla presenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67, che all’informazione interdittiva antimafia emessa dalla prefettura anche ai sensi dell’art. 89-bis del Decreto 159/2011.

Sottolineando che trattasi comunque di interpretazione giurisprudenziale, sempre suscettibile di essere in futuro disattesa o modificata, il Comitato invita le Sezioni regionali dell’Albo ad attenersi, d’ora in poi, “al principio che l’esistenza di una informazione con effetti interdittivi nei confronti di un soggetto è ostativa ai fini dell’iscrizione all’Albo“.

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Nel caso in cui, invece, l’impresa fosse già iscritta all’Albo, per procederne con la cancellazione la Sezione Regionale dovrà espletare il procedimento disciplinare previsto dal DM 120/2014 (vedasi in proposito la circolare n. 412 del 4 aprile 2017, a seguito ordinanza 71/2017 resa in data 12 gennaio 2017, procedimento 5804/2016 TAR Campania).

Infine, si ricorda che i requisiti di cui all’art. 10, comma 2, lettera f) del DM 20/2014 devono essere posseduti anche dal Responsabile Tecnico dell’impresa iscritta.

 

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