A livello comunitario, il regolamento n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, obiettivo fondamentale del pacchetto igiene della legislazione UE relativa ai prodotti alimentari del 2004. Tale regolamento ha apportato cambiamenti significativi alle norme e alle procedure di sanità pubblica (sicurezza alimentare) cui devono attenersi gli operatori del settore alimentare; in particolare, stabilisce determinate condizioni per l’importazione in UE di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti).

Su questo tema, con il nuovo regolamento 2019/759 del 13 maggio 2019, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale Europea L 125 del 14 maggio 2019, la Commissione UE ha individuato misure transitorie per l’applicazione di prescrizioni in materia di sanità pubblica relative alle importazioni di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti) intendendo, per prodotto composto, “un prodotto alimentare destinato al consumo umano contenente sia prodotti trasformati di origine animale sia prodotti di origine vegetale, compresi quei prodotti alimentari per i quali la trasformazione del prodotto primario è parte integrante della produzione del prodotto finale“, come definito dalla decisione 2007/275/CE.

Precisamente, il nuovo regolamento 2019/759, in vigore dal 17 maggio 2019, stabilisce misure – per l’applicazione di determinate disposizioni del regolamento 853/2004 – per un periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2021 al 20 aprile 2021.

In particolare, introduce una deroga per gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (diversi da quelli di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 28/2012), precisando che a tali soggetti non si applicano le prescrizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento 853/2004. Le importazioni di tali prodotti sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni, vigenti nello Stato membro di importazione.


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