La direttiva RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), la n. 2012/19/UE, gli Stati membri dell’UE stilano un registro dei produttori, compresi i produttori che forniscono AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) mediante tecniche di comunicazione a distanza, avente lo scopo di verificare l’osservanza delle prescrizioni presente direttiva stessa. Con il recente Regolamento di esecuzione (UE) 2019/290 del 19 febbraio 2019 la Commissione UE ha stabilito il formato per la registrazione e le comunicazioni dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche al registro. La Commissione segnala, infatti, che l’armonizzazione della struttura e del formato dei dati per la registrazione e le comunicazioni dei produttori di AEE per tutti gli Stati membri riduce l’onere amministrativo dei produttori, e che per armonizzare le procedure applicate dagli Stati membri per la registrazione e le comunicazioni, il formato armonizzato dovrebbe essere usato da tutti i produttori, compresi i produttori che forniscono AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza, o dai rappresentanti autorizzati, se designati, e da tutti i registri stilati negli Stati membri.

Per effetto del nuovo Regolamento, in vigore dal 12 marzo 2019 ed applicabile dal 1° gennaio 2020, gli Stati membri dovranno assicurare che i registri usino il formato definito nell’allegato I, parte A del Regolamento per la registrazione dei produttori, ed usino il formato della parte B per la registrazione dei rappresentanti autorizzati. Gli Stati membri devono, inoltre, assicurare che i produttori o i loro rappresentanti autorizzati, se designati a norma dell’articolo 17 della direttiva 2012/19/UE, usino il formato indicato nell’allegato II per comunicare i dati relativi alle AEE immesse sui loro mercati al registro.

 

 


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