Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 9 dicembre 2021 è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che “integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale”.

In particolare, il regolamento (UE) 2020/852 stabilisce il quadro generale per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.
Esso si applica alle misure adottate dall’Unione o dagli Stati membri che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili, ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari e alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 19 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 29 bis della medesima direttiva.
Gli operatori economici o le autorità pubbliche che non sono soggetti al regolamento (UE) 2020/852 possono applicarlo su base volontaria.
Conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2020/852, i criteri di vaglio tecnico devono tenere conto della natura e delle dimensioni dell’attività economica e del settore cui si riferiscono.
Per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 in modo efficace ed equilibrato, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero assumere la forma di un valore limite o una prescrizione minima di tipo quantitativo, di un miglioramento relativo, di un insieme di prescrizioni qualitative riguardanti le prestazioni, di prescrizioni basate su processi o pratiche o di una descrizione precisa della natura dell’attività economica laddove questa possa contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici proprio in virtù della sua natura.

In particolare, il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita dovrebbe essere solido e di ampia applicazione e favorire così la comparabilità dei calcoli all’interno di uno stesso settore e fra settori. È pertanto opportuno imporre lo stesso metodo per tutte le attività per le quali è necessario effettuare tale calcolo, offrendo al contempo una flessibilità sufficiente ai soggetti che applicano il regolamento (UE) 2020/852.

Per calcolare le emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita è quindi utile la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o, in alternativa, è possibile usare le norme ISO 14067 o ISO 14064-1. Qualora esistano strumenti o norme consolidati alternativi particolarmente adatti a fornire informazioni di calcolo esatte e comparabili sulle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita in un determinato settore, ad esempio lo strumento G-res per il settore idroelettrico e la norma ETSI ES 203 199 per quello dell’informazione e della comunicazione, è opportuno indicarli come alternative supplementari per il settore in questione.


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