Con il parere del 30 settembre 2019, n. 2534 il Consiglio di Stato, su richiesta della Presidenza del Consiglio, si è espresso sulla legittimazione del Comune dissenziente a proporre opposizione al Consiglio dei Ministri contro la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi sui procedimenti autorizzatori relativi anche ad impianti di smaltimento di rifiuti e di produzione di energia da fonte rinnovabile.

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L’art. 14-quinquies “Rimedi per le amministrazioni dissenzienti” della Legge 7 agosto 1990, n.241 prevede difatti che la determinazione positiva della Conferenza possa essere impugnata entro 10 giorni presso il Consiglio dei Ministri “dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini”.

La Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto però che “in linea di massima debba escludersi una competenza comunale idonea a legittimare la proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, ma che tale possibilità non possa essere esclusa a priori con assoluta certezza, residuando comunque la possibilità che essa possa trovare il suo fondamento in attribuzioni o deleghe di funzioni di tutela ad opera di leggi statali o regionali settoriali”.

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In conclusione, “le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini cui è riservata l’opposizione in sede di Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, devono identificarsi – anche alla luce del combinato disposto degli artt. 14-quinquies e 17, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990 – in quelle amministrazioni alle quali norme speciali attribuiscono una competenza diretta, prevalentemente di natura tecnico-scientifica, e ordinaria ad esprimersi attraverso pareri o atti di assenso comunque denominati a tutela dei suddetti interessi così detti “sensibili”, e tale attribuzione non si rinviene, di regola e in linea generale, nelle competenze comunali di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 267 del 2000 (…)”.

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