Il MASE ha risposto il 9 febbraio ad un interpello in materia ambientale in merito al decreto 1° marzo 2019, n. 46, «regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola all’allevamento, ai sensi dell’articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″.

In paricolare, il secondo quesito attiene alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 1, lettera a), del Regolamento e conseguentemente dell’allegato 3, Premessa, Sesto capoverso, allo stesso decreto ministeriale n. 46/2019 con riferimento ai siti classificati come aree agricole dai locali regolamenti di destinazione d’uso, ma non contestualmente già utilizzati per la corrente produzione di derrate alimentari.

Ad avviso della Regione Basilicata che ha proposto l’interpello, qualora tali siti siano stati oggetto di ripristino ambientale a seguito completamento delle procedure di bonifica ai sensi della Parte Quarta, Titolo Quinto del d.lgs. n. 152/2006, essi si troverebbero nella libera disponibilità del proprietario, prioritariamente per l’effettivo uso agricolo, senza che siano stati previamente soggetti alle specifiche procedure operative per la caratterizzazione con attribuzione delle CSC ex D.M. n. 46/2019, né alla valutazione del rischio ai sensi dello stesso Regolamento. Viene chiesto, pertanto, di conoscere «l’orientamento procedurale da seguire per il corretto ed effettivo rilascio alla coltivazione agricola ed allevamento di tali aree del territorio Nazionale».

Il MASE sul punto precisa che prima di destinare a produzione agricola un’area bonificata ai sensi della Parte Quarta, Titolo Quinto del d.lgs. n. 152/2006 è necessario comunque verificare, sulla base di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 46/2019 la compatibilità dello stato ambientale del sito con tale utilizzo.

 
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