I Consorzi che svolgono attività imprenditoriale diretta possono iscriversi nelle categorie 9 (bonifica di siti) e 10 (bonifica di beni contenenti amianto) dell’Albo Gestori Ambientali dimostrando la disponibilità esclusiva delle attrezzature di proprietà dei consorziati.

E’ quanto disposto dal Comitato Nazionale dell’Albo con la propria Circolare n. 1201 del 12 dicembre 2016, che riscontra il quesito di alcuni consorziati in merito alla possibilità di iscrizione all’Albo dei suddetti Consorzi: in particolare era stato chiesto se questi ultimi, come previsto per analoghi Consorzi di imprese di trasporto rifiuti (v. Circolare Albo n. 5130 del 22 luglio 1999, potessero dimostrare il requisito dell’idoneità tecnica mediante la disponibilità esclusiva delle previste attrezzature di proprietà dei consorziati.

La risposta dell’Albo è stata dunque affermativa, con la precisazione che le attrezzature dei consorziati dovranno essere cedute al Consorzio con regolare contratto di locazione come da Delibera n. 2 del 28 luglio 2016. Inoltre, resta ferma la necessità per il Consorzio di dimostrare il possesso degli altri requisiti di capacità tecnica e finanziaria; il riferimento, in particolare, è alle iscrizioni nella classe A della categoria 9, per la quale è prevista l’obbligatoria dimostrazione del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica (v. Delibera n. 1 del 20 gennaio 2013). (GG)


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