L‘Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 10 giugno 2021, n. 399, ha ritenuto che, come sostenuto anche dalla Regione istante, si possa applicare l’aliquota Iva agevolata del 10% sia agli interventidi bonifica/messa in sicurezza dei siti, sia agli interventi di caratterizzazione e alle attività in ogni caso prodromiche, se ricompresi in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla Regione ai sensi dell’art. 242 del D.L.vo 152/2006.

L’Agenzia precisa difatti che il d.P.R. n. 633 del 1972 (numero 127-quinquies, della tabella A, parte terza) prevede l’applicazione dell’Iva nella misura ridotta del 10 per cento per le «opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, e che la stessa aliquota del 10 per cento sia prevista per le «prestazioni di servizi dipendenti da contrattodi appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies.

L’articolo 4 della legge n. 847 del 1964, tra le opere di urbanizzazione secondaria contempla anche «le attrezzature (…) sanitarie» e l’art. 266 del D.L.vo 152/2006 precisa espressamente che in tale categoria sono ricomprese anche le opere di bonifica delle aree inquinate.

 

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