In una recentissima sentenza (5 agosto 2021, n. 5768) il Consiglio di Stato ha puntualizzato che se il test di cessione (di cui all’art. 3, comma 2, D.L. 2/2012) ha esito negativo, non vi è ragione di derogare alle regole generali, per cui la matrice di riporto, nella sua interezza, mantiene la sua natura intrinseca di rifiuto e, come tale, va in linea di principio rimossa per intero.

Se il test di cessione ha, invece, esito positivo, vi sono i presupposti per trattare la matrice di riporto alla stregua della matrice naturale del suolo; tuttavia, tale risultato positivo non esclude ogni e qualsiasi elemento di rischio.

Di conseguenza, anche in caso di rispetto dei limiti propri del test di cessione è comunque necessario rispettare quanto previsto dalla normativa sulle bonifiche dei siti contaminati.

 

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