Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3897 del 29 aprile 2024 ha ritenuto che, in caso di fenomeno di inquinamento non recente (“compromissione antica”) al proprietario del suolo inquinato, solo perché tale e senza necessità di accertarne il dolo o la colpa, possono essere imposte, oltre alle misure di prevenzione, anche le misure di messa in sicurezza di emergenza per evitare un incremento repentino e potenzialmente immediato e incontrollabile dell’inquinamento. Le misure di sicurezza di emergenza, così come le misure di prevenzione, non hanno natura sanzionatoria ma cautelare, trovando fondamento nel principio di precauzione e nel correlato principio dell’azione preventiva.

Gli interventi di riparazione, messa in sicurezza definitiva, bonifica e ripristino gravano invece sul responsabile della contaminazione, ossia su colui al quale – per una sua condotta commissiva od omissiva – sia imputabile l’inquinamento.
 

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