Con la Circolare n.4 del 23 marzo 2020 l’Albo nazionale gestori ambientali ha fornito disposizioni in merito all’applicazione dell’articolo 103, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (c.d. Cura Italia), che regola la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso.

Il comma 2, in particolare, prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

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Con riferimento alle iscrizioni all’Albo, la circolare chiarisce che tale norma va riferita a procedimenti in corso o ancora da aprire, pertanto sono esclusi dal suo campo d’applicazione:

a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo;

b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020(c.d. Cura Italia), per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.

Chiaramente, precisa la circolare, non deve venir meno “il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni che debbono sussistere per il legittimo esercizio dell’attività e che, in caso di accertata carenza, possono portare all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni, ivi incluso l’obbligo di prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 15 giugno 2020 nonché l’obbligo di comunicare le variazioni dell’iscrizione”.

Il comma 1, invece, stabilisce che “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”.

L’Albo, considerata la previsione contenuta nel comma 1 del citato articolo 103, ha chiarito che “per i procedimenti riguardanti la variazione dell’iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 aprile 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette.

 

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