Con la Circolare n. 104493 del 27 giugno 2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato per i Soggetti attuatori delle Misure PNRR una Circolare contenente alcune indicazioni sulle modifiche consentite per i progetti inerenti agli investimenti di cui sopra e ammessi a finanziamento.

Per quanto riguarda le proposte progettuali aventi ad oggetto gli Investimenti 1.1 “Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti” e 1.2 “Progetti “faro” di economia circolare”, la circolare chiarisce che:

  • tutte le modifiche progettuali devono essere previamente ed espressamente autorizzate dal Dipartimento Sviluppo Sostenibile, a seguito di specifica richiesta di modifica progettuale presentata via PEC al Dipartimento Sviluppo Sostenibile e, per conoscenza, alle Direzioni Generali GEFIM e COGESPRO del Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR;
  • non sono ammesse modifiche inerenti elementi progettuali che hanno concorso alla definizione del punteggio attribuito in sede di procedura di selezione dei progetti;
  • non sono ammesse modifiche che possono compromettere il raggiungimento dei target finale di completamento dell’iniziativa progettuale entro il 30 giugno 2026.

 

Nello specifico, per gli Investimenti 1.1 “Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti” la circolare indica come ammissibili le modifiche progettuali che non incidono sull’attribuzione dei punteggi e inammissibili le modifiche progettuali che incidono sul punteggio attribuito alla proposta presentata.

Per quanto riguarda le proposte progettuali aventi ad oggetto gli Investimenti 1.2 “Progetti “faro” di economia circolare”, la circolare esplicita che:

  • sono ammissibili le modifiche progettuali che non incidono sull’attribuzione dei punteggi alla base delle graduatorie approvate, come ad esempio la modifica della localizzazione del sito (salvo che lo stato giuridico del sito di realizzazione abbia concorso al punteggio ottenuto dal Soggetto attuatore sui criteri soggettivi e fatto salvo quanto previsto all’art. 5 comma 2, dell’Avviso, per tutte le linee di Avviso) e le variazioni del Soggetto Destinatario a seguito di una fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda che comportino la variazione di titolarità dell’Intervento da finanziare o finanziato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei Soggetti che hanno aderito ad una Rete di Imprese o altra forma contrattuale di collaborazione, assentite dal MASE nei termini di cui all’art.15, comma 1, dell’Avviso (per tutte le linee).
  • sono inammissibili sia le modifiche che incidono sui criteri di valutazione patrimoniale del Soggetto attuatore (copertura finanziaria delle immobilizzazioni; copertura degli oneri finanziari; indipendenza finanziaria; incidenza della gestione caratteristica sul fatturato) sia le modifiche che incidono sulla proposta tecnica presentata (quantità di riciclo; livelli di impatto ambientale; potenziamento dei sistemi di raccolta esistenti; livello di innovazione tecnologica; creazione/sviluppo di network e/o “distretti circolari”; livelli di progettazione; replicabilità della proposta; piano finanziario).

 

La circolare è disponibile al seguente link.

 
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