Entra in vigore oggi, 1° agosto, la Legge 31 luglio 2023, n. 100 recante, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

La legge di conversione ha introdotto alcune nuove disposizioni in materia ambientale per i comuni alluvionati:

«Art. 4-bis (Misure urgenti in materia di sospensione dell’applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali).

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei territori dei comuni indicati nell’allegato 1 annesso al presente decreto, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse tipo Imhoff, agli scolmatori, agli impianti di sollevamento e agli impianti di depurazione delle acque reflue, per il periodo dal 1° maggio 2023 fino al loro ripristino, comunque non oltre il 1° maggio 2024, per i soli impianti di depurazione danneggiati o inaccessibili è sospesa l’applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell’allegato 5 alla parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 4-ter (Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi alluvionali).

1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati a seguito degli eventi alluvionali e franosi verificatisi nei territori dei comuni di cui all’allegato 1 annesso al presente decreto, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024 è sospesa l’applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi degli articoli da 29-bis a 29-quattuordecies, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche nonchè nei provvedimenti autorizzati vi rilasciati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59».
 

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