Entra in vigore domani, 14 febbraio, il Regolamento di (UE) 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024 che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda l’applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l’anno di domanda 2024.

In particolare, a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri devono provvedere affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e devono stabilire, a livello nazionale o regionale, norme minime per gli agricoltori e altri beneficiari per ciascuna norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno (norma BCAA) indicata all’allegato III del medesimo regolamento. Il primo requisito della norma BCAA 8 prevede che gli agricoltori destinino una percentuale minima dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi; tuttavia, a causa della recente combinazione di eventi geopolitici ed eventi meteorologici estremi, gli agricoltori – così si legge nei consideranto del Regolamento – incontrano difficoltà a rispettare il requisito di destinare una percentuale minima dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi che, in alcuni casi, possono avere un impatto considerevole a breve termine sulle loro entrate e mettere a rischio la redditività delle loro attività.

Per tale motivo, il nuovo Regolamento autorizza, per quanto riguarda l’anno di domanda 2024, gli Stati membri a decidere che gli agricoltori possano, in via eccezionale e temporanea, soddisfare con modalità alternative il primo requisito della norma BCAA 8.


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