Il Consiglio di Stato, nell’Adunanza di sezione del 7 maggio, ha espresso parere favorevole (numero affare 258/2020) sullo schema di regolamento presentato da MATT in ordine alla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) di carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 152/2006. Tale schema di regolamento sottoposto al parere del Consiglio di Stato si colloca evidentemente nell’ambito delle misure volte a creare, in conformità alla direttiva 2008/98/CE, una società del riciclo dei rifiuti riducendo, al contempo, le quantità di rifiuti avviati in discarica e perseguendo gli obiettivi dell’economia circolare.

RIFIUTI

Passando all’esame del contenuto del regolamento, il Consiglio di Stato affronta nel parere unicamente le disposizioni che meritano osservazioni, ossia gli articoli 3, 5, 6 e 7:

Ecco, in sintesi, le considerazioni della Sezione:

Art. 3

Relativamente al tale disposizione, la Sezione condivide in primis la scelta del MATTM di lasciare autonoma, diversamente da altri testi regolamentari, la disciplina dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto da quella riferita agli scopi specifici di utilizzabilità dei rifiuti una volta recuperati.

Inoltre, il Consiglio di Stato approva la scelta operata dal Ministero di inserire all’art. 3 un esplicito riferimento alla norma UNI 643 su carta e cartone (richiamo che ISPRA aveva chiesto di inserire all’art. 1) in modo da rendere più chiare le modalità di sviluppo dell’intero processo che, dalle operazioni di recupero fino ai requisiti di qualità dei prodotti in uscita, deve conformarsi alle disposizioni di detta norma UNI.

Art. 5

Il comma 1 dell’art. 5 dello schema di regolamento prevede che “Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 e inviata con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente”.

La Sezione qui osserva che già in altre occasioni (v. parere n. 1889 del 2017 reso sulla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) non fosse chiara l’indicazione della “autorità competente” cui il produttore è tenuto a trasmettere la dichiarazione di conformità e, pertanto, auspica, ove possibile, una indicazione più chiara e definita dell’autorità competente a ricevere la dichiarazione.

Il comma 2 prevede poi che “Il produttore di carta e cartone recuperati conserva la suddetta dichiarazione di conformità presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano”.

Il Consiglio di Stato, relativamente al secondo comma, chiede al Ministero di valutare se, tra i soggetti cui mettere a disposizione la dichiarazione di conformità, sia opportuno indicare anche coloro che si trovino a detenere successivamente il materiale, fatta salva, in ogni caso, la specifica responsabilità dei singoli soggetti che partecipano alla filiera medesima.

Il comma 3, primo periodo, dispone inoltre che che “Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3, il produttore conserva per un anno presso l’impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all’allegato 1, lettera b e in conformità alla norma UNI 10802”.

Con riferimento a tale comma, la Sezione chiede invece al Ministero di valutare se l’introduzione di un termine finale di un anno per la conservazione del campione di carta e cartone risponda ad un fondamentale interesse pubblico e se, tenuto conto che trattasi di un prodotto non soggetto a particolare deperimento, la sua conservazione possa essere eventualmente disposta per un tempo anche superiore ad un anno.

Art. 6

Il comma 2 dell’art. 6 stabilisce che: “Il periodo di conservazione del campione di cui all’articolo 4, comma 3, è ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente”.

Anche in questo caso, il Consiglio di Stato chiede al Ministero di valutare se l’introduzione di un termine finale ulteriormente ridotto (sei mesi) per la conservazione del campione risponda ad un principale interesse pubblico, richiamando le motivazioni già esposte con riguardo all’articolo 5, comma 3.

Dal punto di vista tecnico-formale invece la Sezione corregge l’art. 6 indicando che le parole “all’articolo 4, comma 3” debbano essere modificate come “all’articolo 5, comma 3”.
Art. 7

Il comma 1 dell’art. 7 dispone infine che: “Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore di carta e cartone recuperati, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 indicando la corrispondente tipologia di cui all’allegato 1 suballegato 1 e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero riportata nell’allegato 4 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II ovvero del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

La Sezione osserva che la locuzione “… comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 …” manca dell’appropriato riferimento normativo, che si suppone sia il “decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. l Ministero quindi è invitato ad operare la necessaria integrazione del testo con l’indicazione della fonte normativa pertinente.

 

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