La Corte di Cassazione Penale nella sentenza n.36405 del 26 agosto 2019 ha stabilito che la procedura di estinzione della contravvenzione prevista dagli artt. 318 bis e ss del D.L.vo 152/2006 possa applicarsi tanto alle condotte esaurite – dovendosi intendere tutte le condotte prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore – quanto alle ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato l’illecito commesso.

Così, la procedura estintiva può essere adottata anche nel caso in cui, previo accertamento dell’assenza di danno o pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, l’autorità amministrativa di vigilanza competente non abbia impartito prescrizioni per regolarizzare la situazione di fatto che integra la contravvenzione accertata.

Tale principio trova fondamento nell’art. 15, comma 3, del D.L.vo n. 124 del 2004 che, nell’ambito della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, prevede l’applicazione della procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss del d.lgs. n. 756 del 1994 «alle condotte esaurite, ovvero alle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente alla prescrizione». La disposizione in esame identifica due condotte alternative, alle quali è parimenti possibile applicare la procedura estintiva in esame.

 

 


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