Per «indennità» di disagio ambientale si intende una somma che sintetizzi l’incidenza, per i comuni interessati, del disagio medesimo. Il disagio ambientale è una situazione di fatto e fa riferimento ai comuni sede di impianto o a quelli che comunque risentono delle ricadute ambientali conseguenti all’attività dell’impianto.

In altre parole, va intesa in senso non limitato alla condizione del comune sul cui territorio insiste una discarica, che per ciò solo deve da quella presenza subire esternalità negative, sia economiche che di qualità della vita, ma anche ad altre condizioni: come, ad esempio, alla condizione dei comuni che hanno un giusto titolo a conferire in una discarica e che si vedono, per un diverso uso di quella discarica, ridotta la capacità di fruirne.

Pertanto se un impianto di trattamento di rifiuti ricada in altro vicino comune, non può negarsi che esso arrechi (o sia astrattamente in grado di arrecare) disagi e danni non solo agli appartenenti del comune di ubicazione, ma anche ai cittadini dei comuni limitrofi.

Così si è espresso il TAR Emilia Romagna con la sentenza n. 294 del 23 marzo.

 

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