Per Cass. Pen. 5 agosto 2019, n. 35636, la differenza tra “inquinamento” ex art. 5, c. 1, lett. I-ter del TUA e quella ex art. 452 bis cod. pen., sta nel fatto che nel primo caso la definizione è funzionale a conferire alla stessa il suo significato giuridico non solo ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo, ma anche tutte le volte che singole disposizioni di legge (diverse da quelle contenute nel d.lgs. n. 152 del 2006) utilizzino tale termine senza dare ulteriori indicazioni.

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Nel caso invece dell’art. 452-bis, primo comma, n. 1), cod. pen. tale definizione è giuridicamente irrilevante, dal momento che, per quanto qui specificamente interessa, la norma non punisce chi sia responsabile dell’inquinamento di un determinato luogo fisico (senza altre specificazioni), bensì chiunque «abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili» di «porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo».

 


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