Arrivano dal Veneto una serie di indirizzi operativi utili alla definizione dei criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto, concetto che trova origine nella direttiva 2008/98/CE, per poi essere recepito, nel nostro ordinamento nazionale, all’art.184-ter del D.L.vo 152/2006.
 
Con la Delibera della Giunta regionale n. 120 del 7 febbraio 2018 (Bollettino Ufficiale n. 17 del 20 febbraio 2018), la Regione ha diffuso precisi indirizzi “caso per caso“, nell’intento di fornire specifiche indicazioni di carattere tecnico e operativo alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Venezia, che rilasciano autorizzazioni ad impianti di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. L.vo 152/2006.
 
L’Allegato A, annesso alla delibera, rende noto che gli Uffici regionali costituiranno un elenco dei prodotti end of waste autorizzati dalle Province e dalla Città Metropolitana, comprensivo delle informazioni essenziali inerenti i criteri di cessazione stabiliti “caso per caso”, le tipologie di rifiuto interessate e la loro origine, il trattamento di riciclaggio/recupero che produce la sostanza/oggetto, nonché lo specifico utilizzo successivo.
 
Precisa, la Giunta, che rientrano nel procedimento di autorizzazione per la definizione di tali criteri le operazioni di riciclaggio, ove i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, in grado quindi di far venir meno lo status di rifiuto.
Si tratta, prosegue l’allegato, delle operazioni di riciclaggio e rigenerazione specificate dalle voci R2, R3, R4, R5, R6 ed R9 dell’Allegato C alla parte IV del D.L.vo 152/2006.
 
E’, inoltre, affermato che l’istanza volta all’autorizzazione di criteri EoW specifici per un impianto già autorizzato alla gestione dei rifiuti, ex. artt. 208, 209, 211, si configura sempre come modifica sostanziale rendendo, di fatto, necessario un approfondimento istruttorio.
 
Con riferimento, poi, ai rifiuti in ingresso alle operazioni di recupero/riciclaggio, quelli utilizzati per il procedimento di End of Waste devono essere non pericolosi e rispettare il regolamento 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti. Le operazioni di recupero/riciclaggio dovranno garantire la rimozione o la trasformazione delle eventuali sostanze inquinanti presenti nel rifiuto nel rispetto delle pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT).
 
Il documento aggiunge, in seguito, che la procedura per il rilascio dei criteri EoW dovrà analizzare 5 tipologie di impatti: ambientale e sanitario; economico; sul mercato; normativo; socio/economico. Sulla base di questo, la Giunta precisa quale documentazione tecnica è richiesta, al proponente, ai fini di rispondere a quelle che il citato 183-ter elenca quali condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto.
 
In relazione alla necessità di definire quando, dopo un trattamento di riciclaggio, un oggetto o una sostanza raggiunge i criteri EoW, il Veneto “ritiene di stabilire a livello regionale che il rispetto dei succitati criteri siano accertati per ciascun lotto prodotto e, in particolare, tale lotto cessi di essere qualificato come rifiuto, ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, al momento dell’emissione della dichiarazione di conformità. La dimensione del lotto deve essere definita “caso per caso” nell’ambito dell’istruttoria autorizzativa e non potrà, comunque, superare i 3000 m3”.
 
Infine, con riferimento all’autorizzazione di attività di sperimentazione e ricerca, la Regione afferma di ritenere “perseguibile ricercare il rispetto delle condizioni di cui al richiamato art. 184 ter, comma 1, anche attraverso una fase di sperimentazione da autorizzarsi preventivamente proprio al fine di individuare i criteri di end of waste”.
 
La materia della cessazione della qualifica di rifiuto è in costante aggiornamento e movimento. In ogni caso, faremo il punto della situazione durante il nostro Corso di formazione “Sottoprodotti e End-Of-Waste, a Milano, il 18 aprile 2018.
 
Per info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305.


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