E’ entrato in vigore ieri, 1° luglio 2021, il Decreto del Ministero della Salute 30 giugno 2021 che ha modificato il valore fissato nell’allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Cromo.

Quindi, dal 1° luglio 2021 il valore limite del parametro Cromo totale nelle acque potabili (compresi quindi il tri— ed esavalente) è pari a 25 µg/l; tuttavia la nuova nota 12 relariva al parametro del Cromo prevede che: Per le acque di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto entro il 12 gennaio 2026. Il valore di parametro del cromo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e l’11 gennaio 2026 e’ pari a 50 µg/l. Le Regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori d’acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinche’ venga ridotta al massimo la concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo umano durante il suddetto periodo di transizione, per conformarsi al nuovo valore di parametro. Nell’attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione deve darsi gradualmente priorita’ ai punti in cui la concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo umano e’ piu’ elevata e l’origine non è geogenica”


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