Entra in vigore oggi, 29 febbraio, la legge 23 febbraio 2024, n. 18 che converte, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

In particolare, in sede di conversione in Legge è stato modificato l’art. 12 del provvedimento – dedicato alle proproghe dei termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – apportando quindi alcune novità in materia ambientale, tra le quali si segnalano:

  • proroga fino al 31 dicembre 2024 per la realizzazione tramite le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ossia tramite dichiarazione di inizio lavori asseverata, dei nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture;
  • al fine di fronteggiare la crisi idrica, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio al 15 aprile 2023 è autorizzato dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente fino alla data di entrata in vigore del (futuro) decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024;
  • è prorogata al 30 giugno 2024, al fine di consentire agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, l’assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini delle pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare. L’art. 12 modifica quindi l’articolo 265, comma 2, del D.L.vo 152/2006 concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui di carico, e sostituisce le parole: «termine di centottanta giornidall’entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «30 giugno 2024».

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