In una recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV, la numero 33372 del 31 luglio 2023, si è stabilito che: “Nell’ambito della delega di funzioni in materia ambientale, con riguardo all’obbligo di vigilanza da parte del delegante sul delegato, pur non essendo imposto il controllo ‘momento per momento’ delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, è richiesto quanto meno di verificare la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; da ciò deriva che qualora il delegante abbia contezza dell’inadeguato esercizio della delega e non intervenga, lo stesso risponde dei reati commessi dal delegato ai sensi dell’art. 40, secondo comma, c.p. (Nel caso di specie, gli imputati, membri del consiglio di amministrazione, sono stati ritenuti, quali deleganti, responsabili in concorso con il delegato per non aver vigilato in ordine al corretto svolgimento degli adempimenti conferiti in materia ambientale).

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Copertina del libro Deleghe di funzioni sicurezza sul lavoro e ambiente


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