La posizione di garanzia attribuita dalla legge ai soggetti titolari d’impresa rispetto alla protezione di beni primari che formano peraltro oggetto di protezione costituzionale – come l’ambiente in senso lato (art. 9, secondo comma, Cost.), la salute (art. 32 Cost.), l’utilità sociale e la sicurezza (art. 41, secondo comma, Cost.), la tutela del suolo (art. 44 Cost.) -nello svolgimento delle attività economiche, la natura contravvenzionale ed il conseguente titolo d’imputazione anche soltanto colposo dei reati posti a presidio di tali beni non consentono di ritenere che l’imprenditore possa chiamarsi fuori dalle responsabilità nei suoi confronti previste limitandosi a delegare ad altri l’adempimento degli specifici obblighi di legge, senza vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite.

Di qui la permanenza della responsabilità penale del delegante che, in caso di commissione di reati colposi da parte del delegato, non abbia ottemperato all’obbligo di vigilanza e controllo.

Così sì è espressa Cass. Pen., sez III, n.15941 del 27 maggio 2020.
 

TuttoAmbiente consiglia:
Master HSE Manager da remoto in streaming
 


Condividi: