Sul tema si è recentemente espressa la Cassazione penale.
Precisamente, nell’ordinanza n. 11255 del 13 marzo 2018 la Sezione VII della Cassazione ha chiarito che all’ipotesi della realizzazione di una discarica abusiva non è applicabile la tenuità del fatto.

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La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen) fa riferimento, quali criteri di valutazione, alla modalità della condotta, all’esiguità del danno o del pericolo e alla mancanza di abitualità: non è, infatti, applicabile, come spiega la Corte, ai reati necessariamente abituali e a quelli eventualmente abituali che siano stati realizzati mediante reiterazione, ossia ripetizione nel tempo, della condotta tipica (leggi l’approfondimento: La “tenuità del fatto” e la sua applicazione in campo ambientale).
Descrizione che, appunto, corrisponde all’ipotesi di discarica abusiva: un reato che presuppone la reiterazione nel tempo della condotta di abbandono di rifiuti configurandosi, quindi, quale reato abituale.


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