E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021 il Dlgs 2 novembre 2021 n. 179, che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi.

Il Dlgs 2 novembre 2021 n. 179 regolamenta, tra le altre, la disciplina sanzionatoria nel caso di violazioni in materia di messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi di cui all’articolo 17 paragrafo 1, del regolamento (art. 3 Dlgs n. 179/2021), nel caso di violazione in materia di immissione sul mercato di biocidi autorizzati conformemente alla procedura di autorizzazione semplificata di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (art. 4 Dlgs n. 179/2021), nel caso di violazione in materia di ricerca e sviluppo che interessano un biocida non autorizzato o un principio attivo non approvato di cui all’articolo 56 del regolamento (art. 6 Dlgs n. 179/2021).

All’accertamento e alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto provvede, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione o l’ente individuato dalla normativa regionale (art. 15 Dlgs n. 179/2021).

Competente a ricevere il pagamento in forma ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la regione territorialmente competente o l’ente individuato dalla normativa regionale.


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