Il 10 dicembre 2023 è entrato in vigore il Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, il cosiddetto “DL Energia”.

Analizzando il provvedimento, occorre sicuramente segnalare le seguenti novità:

– Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti di autoproduzione di energia rinnovabile, fino al 31 dicembre 2030, nel caso in cui ci siano più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie, gli enti concedenti devono attribuire una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

– Il MASE entro 60 giorni dalla entrata in vigore di questo provvedimento deve definire un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese iscritte nell’elenco summenzionato. Si rinvia direttamente al provvedimento per osservare i criteri tecnici che il MASE dovrà rispettare;

– Per incentivare le regioni ad ospitare impianti a fonti rinnovabili una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di competenza del MASE, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, è destinata ad alimentare un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del MASE e da ripartire tra le regioni per l’adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio.
Non solo, i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, sono tenuti a corrispondere al GSE un contributo annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell’impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio.
 
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– Il Testo Unico Ambientale (TUA) è stato modificato ai seguenti articoli:

  • All’art. 184-quater:

a) al comma 5-bis, le parole «, e salve le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo» sono soppresse;

b) il comma 5-ter è abrogato.

  • All’art. 298, comma 2-ter:

a) al primo periodo, le parole «Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

b) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La commissione è composta da due rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.».

– L’ ENEA, procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
c) moduli prodotti negli Stati membri dell’UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

– Sono state infine previste misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning (smantellamento) e la gestione dei rifiuti radioattivi.

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