Il 19 maggio 2015, il Senato ha approvato definitivamente il Disegno di Legge “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” che introduce nel codice penale cinque nuovi delitti contro l’ambiente: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica.
Con riguardo all’inquinamento ambientale, il nuovo articolo 452-bis del codice penale punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Sono inoltre previste delle aggravanti: reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall’inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale; reclusione da 3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave; reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona. Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siamo plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione.
Il disastro ambientale, punito all’art. 452-quater con la reclusione da 5 a 15 anni, riguarda un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema, un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l’offesa all’incolumità pubblica, con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. Il disastro ambientale è aggravato ove commesso in un’area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.
L’art. 452-sexies punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività: il delitto è commesso da chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente.
E’ punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, secondo il disposto dell’art. 452-septies, l’impedimento del controllo ambientale, negando o ostacolando l’accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente il loro stato.
Il delitto di inquinamento ambientale e quello di disastro ambientale commessi per colpa e non per dolo sono puniti con pene ridotte fino ad un massimo di 2/3. Una ulteriore diminuzione di un terzo della pena è prevista per il delitto colposo di pericolo per l’ambiente. Il successivo articolo, il 452-octies, prevede specifiche aggravanti nel caso di commissione in forma associativa dei nuovi delitti contro l’ambiente, mentre è prevista la riduzione dalla metà ai 2/3 della pena per chi si impegna a evitare che l’attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, prima che sia dichiarata l’apertura del dibattimento di primo grado. Chi collabora concretamente con l’autorità di polizia o giudiziaria ricostruire i fatti illeciti e per rintracciare gli autori potrà fruire di una diminuzione della pena da 1/3 alla metà.
L’art. 452-undecies, in materia di confisca, prevede che in caso di condanna o patteggiamento per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo nonché per i reati associativi il giudice deve sempre ordinare la confisca delle cose che sono il prodotto o il profitto del reato o che sono servite a commetterlo. Non è disposta la confisca quando i beni appartengano a terzi estranei al reato, mentre se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente. I beni e i proventi confiscati sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi. Niente confisca anche quando l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e, se necessario, alla loro bonifica e ripristino.
L’articolo successivo, il 452-duodecies, prevede che il giudice disponga a carico del condannato il ripristino dello stato dei luoghi, ove possibile ed è prevista la pena della reclusione da 1 a 4anni e la multa da euro 20.000 a euro 80.000 a carico di chi, essendovi obbligato, non provveda alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.
Si segnalano, infine, modifiche al D.Lgs. 231/2001, mediante l’inserimento di nuovi reati ambientali, come reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nonché l’aggiunta al Testo Unico Ambientale della Parte Sesta-Bis (art. 318-bis e seguenti), “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale” che dispone un procedimento per l’estinzione delle contravvenzioni collegato all’adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni e del pagamento di una somma di denaro. Riguarda violazioni che non hanno provocato nè danno nè pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. E’ attesa la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale. (RT)


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