La regione Emilia-Romagna, con la Delibera Num. 33 del 13 gennaio 2021 ha approvato diverse misure straordinarie per la qualità dell’aria intervenendo sul settore dei trasporti, riscaldamento e agricoltura.

In particolare, si segnalano le seguenti misure:

a) prolungamento fino al 30 aprile del periodo di attuazione delle misure strutturali ed emergenziali stabilito dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria, precedentemente fissato dal 1° ottobre al 31 marzo;

b) introduzione di un meccanismo di attivazione delle misure emergenziali che comporti l’adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione, in modo da evitare l’occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10. Le misure vengono attivate quando le previsioni di qualità dell’aria, formulate da Arpae sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell’aria indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo.

c) aumento delle domeniche ecologiche fino a quattro al mese nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

d) adozione nelle domeniche ecologiche delle limitazioni alla circolazione previste per i giorni feriali, con estensione ai veicoli diesel euro 4; e) di prevedere misure di incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico urbano nelle domeniche ecologiche;

e) potenziamento dei controlli sul rispetto delle misure di limitazione della circolazione e comunicazione alla struttura regionale competente per materia degli esiti in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni irrogate.

f) estensione dell’applicazione della misura emergenziale di divieto di spandimento dei liquami zootecnici stabilita al punto 1, lettera d), punto iv) del dispositivo della DGR 1412/2017, a tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893), fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo;

g) divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre – 30 aprile nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890), ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile pagina 11 di 16 2006 n. 152. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;

h) stabilire che le disposizioni relative all’obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici, di cui all’art. 22, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, non trovino attuazione fino al 31/12/2021;

i) provvedere, con successivo atto, all’individuazione delle seguenti misure specifiche di incentivazione finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria, unitamente alla messa a disposizione delle relative risorse da destinarvi:

interventi nel settore agricoltura, quali copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici e utilizzo di tecniche di spandimento e di gestione dell’allevamento a basso impatto ambientale (es. interramento immediato, dieta animale, stabulazione, pretrattamento degli effluenti);

sostituzione di apparecchi obsoleti di combustione a biomassa per uso domestico, con apparecchi o con tecnologie alternative a minor impatto ambientale;

interventi per la mobilità sostenibile quali, ad esempio, la sostituzione dei veicoli obsoleti nella pubblica amministrazione, il potenziamento del progetto “bike to work” e la promozione delle strade scolastiche e dei percorsi sicuri casa-scuola.

 

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