Si deve classificare una modifica dello stabilimento come “sostanziale” ogniqualvolta vi sia un potenziale incremento qualitativo o quantitativo delle emissioni in atmosfera rispetto al precedente assetto produttivo, ciò a prescindere dal superamento del limite teorico massimo previsto dall’autorizzazione attualmente vigente.

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Così si è espresso il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6071 del 3 settembre 2019, in merito a un procedimento per il rilascio di un’Autorizzazione unica ambientale (AUA) relativa alle emissioni in atmosfera prodotte da un impianto industriale che realizza impermeabilizzanti per l’edilizia, settore produttivo a forte impatto ambientale, con problematiche anche di natura olfattiva.

Al di là dello specifico caso trattato, gli elementi significativi della decisione risiedono nell’interpretazione che il giudice amministrativo ha deciso di fornire al requisito della “modifica sostanziale”, in presenza del quale è giustificata la richiesta dell’Autorità competente di imporre all’azienda la presentazione di una domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione espressa e non quindi l’invio di una mera comunicazione.


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