Entrerà in vigore il 29 marzo 2022 il Regolamento di esecuzione 2022/388 della Commissione dell’8 marzo 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

l regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione stabilisce le regole per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e, in particolare, delle emissioni derivanti dalla biomassa. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 della Commissione al fine di allineare le disposizioni relative alle emissioni derivanti dalla biomassa alle regole di cui alla direttiva (UE) 2018/2001, in particolare per quanto riguarda le definizioni e i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l’uso della biomassa. A seguito di tali modifiche, le disposizioni relative ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l’uso della biomassa si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

In particolare, il nuovo Regolamento di esecuzione 2022/388 aggiunge all’art. 38 il seguente paragrafo 6: «6. In deroga al paragrafo 5, primo comma, gli Stati membri o, se del caso, le autorità competenti possono considerare soddisfatti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per la combustione di cui a tale paragrafo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022


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