Il D.L.vo 30 luglio 2020, n. 102, entrato in vigore il 28 agosto 2020, ha apportato alcune modifiche inerenti i provvedimenti di autorizzazione ordinaria, AUA o AIA, per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

In particolare, si ricorda che l’art. 3, comma 2, del provvedimento ha stabilito che: “Nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all’articolo 272, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per effetto del presente decreto, il gestore presenta, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione”.

Pertanto, le aziende esistenti al 28/08/2020 che utilizzano sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti nel ciclo produttivo come previsto dall’art. 272, comma 2, da cui originano emissioni in atmosfera, devono presentare entro il 28 agosto 2023 una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 (Autorizzazione Unica Ambientale).

Questo in quanto, in caso siano utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente, non è più possibile aderire alle autorizzazioni a carattere generale di cui all’art. 272, comma 2, e quindi non rimane che presentare una istanza AUA.
 

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