La Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED) al considerando 131, prevede che per definire le BAT e limitare le disparità a livello dell’Unione relativamente al livello di emissioni delle attività industriali, è opportuno elaborare “documenti di riferimento sulle BAT”, da riesaminare e, ove necessario, aggiornare periodicamente attraverso uno scambio di informazioni tra le parti interessate.

SNPA ha pubblicato le Linee guida per il coinvolgimento del SNPA nel processo ascendente del BREF che intendono descrivere la procedura utilizzata per elaborare o rivedere un BREF (Best Available Techniques Reference Document), il così detto “Processo di Siviglia”, e fornire gli indirizzi per una procedura standard e condivisa per il supporto di SNPA al MASE nella predisposizione delle informazioni e dei commenti richiesti dalla Commissione Europea.

Come indicato nella Decisione 2012/119/UE “Lo scopo di un BREF è definire le migliori tecniche disponibili e limitare le disparità a livello dell’Unione relativamente al livello di emissioni delle attività industriali.

I BREF devono fornire informazioni alle autorità competenti degli Stati membri, agli operatori industriali, alla Commissione e al pubblico in generale su ciò che le BAT e le tecniche emergenti rappresentano per le attività rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2010/75/UE.

Il processo di determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti deve essere trasparente, obiettivo e basato sulle informazioni economiche e tecniche attendibili. Un BREF dovrebbe anche stimolare il miglioramento delle prestazioni ambientali in tutta l’Unione.”
 

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