Il reato di cui all’art. 279, comma 1, d.lgs n. 152/2006 si connota quale reato permanente, formale e di pericolo, che non richiede neppure che l’attività inquinante abbia avuto effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza.

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La contravvenzione, quindi, prescinde dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non costituisce un reato di danno ma, per l’appunto, di mera condotta, la cui ratio si ravvisa nella necessità che la pubblica amministrazione possa esercitare un controllo preventivo su attività potenzialmente dannose per l’ambiente.

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