Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) informa che nella seduta del 10 settembre, giorno della conversione definitiva in legge del DL 16 luglio 2020 n. 76, cosiddetto “Semplificazioni”, il Sistema ha adottato una linea comune per la valutazione da parte delle Agenzie delle autocertificazioni riguardanti le emissioni radioelettriche derivanti da modifiche degli impianti già provvisti di titolo previste dall’art. 38 del decreto legge convertito.

In particolare, gli indirizzi del Consiglio SNPA sono contenute nella Delibera n. 85/2020,che dispone quanto segue:

1.1. se l’autocertificazione presentata dal gestore non contiene gli elementi sufficienti a svolgere una verifica previsionale dei livelli di campo elettromagnetico, sarà rilasciato parere negativo;

1.2. se l’autocertificazione presentata dal gestore contiene gli elementi sufficienti a svolgere una verifica previsionale dei livelli di campo elettromagnetico, il parere potrà essere positivo in assenza di aumenti dei livelli di campo elettrico previsti dal modello a seguito della modifica “non sostanziale” dichiarata, fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in tema di modifiche non sostanziali e nelle more di ulteriori disposizioni normative;

(…)

 

 

 

 

 


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