Arriva dall’UE un’importante risposta attinente alla tematica della cessazione della qualifica di rifiuto, questione che negli ultimi mesi ha creato non poco dibattito (v. Il recupero di rifiuti dopo la sentenza 1229/18 del Consiglio di Stato: fine dell’EoW o della corretta gestione dei rifiuti?). Sono state, infatti, presentate il 29 novembre 2018 le Conclusioni dell’Avvocato Generale UE in tema di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Precisamente, le Conclusioni riguardano la domanda pregiudiziale circa i criteri specifici per i fanghi di depurazione proposta dalla Corte d’appello di Tallinn (Estonia) e vertono sulla legge sui rifiuti estone. L’analisi giuridica tocca, in primo luogo, l’art. 6 della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE), arrivando ad affrontare le competenze degli Stati membri e relativi limiti, per poi formulare le seguenti considerazioni: “potrebbero esistere rifiuti che, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti e dello stato più avanzato delle conoscenze scientifiche e tecniche, sono stati resi utilizzabili al di là di ogni ragionevole dubbio attraverso un’operazione di recupero, senza compromettere la salute umana o danneggiare l’ambiente o senza che il detentore se ne disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene … In un caso siffatto, la discrezionalità riconosciuta agli Stati membri sarebbe sottoposta a limiti più stringenti ed essi non potrebbero richiamarsi al fatto che per tali rifiuti non sono stati ancora fissati criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. In tali condizioni, il detentore dei rifiuti avrebbe diritto a che le autorità competenti o i giudici, con decisione individuale, accertino la cessazione della qualifica di rifiuto, qualora non vi sia comunque motivo di ritenere che detto detentore si disfarà del materiale o dell’oggetto o che intenda o debba disfarsene“.

Alla luce di tali considerazioni, l’Avvocato Generale ha ritenuto di proporre alla Corte di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale nei seguenti termini:

In conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, gli Stati membri possono prevedere che, di norma, i rifiuti siano assoggettati alla normativa relativa ai rifiuti fintantoché non soddisfino i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto stabiliti, per il rispettivo specifico tipo di rifiuti, mediante un atto giuridico europeo o nazionale di portata generale. Tuttavia, in mancanza di tali criteri, il detentore dei rifiuti ha diritto di chiedere all’autorità competente o a un giudice di uno Stato membro di accertare, per determinati rifiuti, la cessazione della qualifica di rifiuto se, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti e dello stato più avanzato delle conoscenze scientifiche e tecniche, tali rifiuti sono stati resi utilizzabili al di là di ogni ragionevole dubbio attraverso un’operazione di recupero, senza compromettere la salute umana o danneggiare l’ambiente o senza che il detentore se ne disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene a norma dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98“.


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