Regioni e Province autonome hanno preso posizione nella questione “end of waste caso per caso”, scaturita dalla sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018 del Consiglio di Stato, nella quale il Consiglio ha escluso che esista per enti e/o organizzazioni interne allo Stato, incluse le Regioni, il potere di definire quando un rifiuto ha cessato di essere tale, dichiarando, così, l’illegittimità del principio del “caso per caso”, previsto dall’art.184-ter del D.L.vo 152/2006.castello-di-rivalta-002

Di avviso contrario, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano, considerate anche le rilevanti e negative conseguenze di tale sentenza sul ciclo dei rifiuti e sui costi degli operatori già autorizzati, nel corso della Conferenza svoltasi a Roma il 19 aprile 2018 (ordine del giorno scaricabile qui) hanno richiesto al Governo di integrare l’art. 184-ter, elaborando il seguente – e condivisibile – nuovo comma 6:

Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi del titolo l/l-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Restano ferme le autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi degli articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del titolo l/l-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove conformi alle condizioni di cui al comma 1”.


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