Il Consiglio di Stato ha espresso Parere interlocutorio n. 1493 del 17 settembre 2020 sullo schema di regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, sospendendo l’emanazione del parere definitivo e chiedendo al Ministero dell’Ambiente di completare la documentazione con una dettagliata ed esaustiva relazione integrativa di chiarimenti.

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In particolare, la Sezione ha necessità di avere chiarimenti sulla locuzione “non pericolosi” riferita ai rifiuti inerti. Nello schema di regolamento non è chiaro, infatti, se l’affermazione “rifiuti inerti […] non pericolosi”, riutilizzabili per la produzione di aggregati recuperati, debba intendersi come formula assertiva (i rifiuti inerti sono “non pericolosi” per il sol fatto di essere stati indicati e elencati nella tabella 1 e in ragione della relativa disciplina comunitaria applicabile), oppure nel senso di implicare che i rifiuti inerti in esame siano solo quelli che possiedano la duplice caratteristica di rientrare nella tabella 1 (requisito minimo) e di aver superato un accertamento, da effettuarsi di volta in volta, circa la loro non pericolosità in concreto, tenuto conto delle caratteristiche specifiche e peculiari del tipo di inerte (ad esempio, in ragione della sua provenienza, della sua eventuale esposizione a fonti di contaminazione o agenti inquinanti, di origine umana o naturale; ecc.).


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