Entra in vigore oggi, 8 febbraio 2024, la legge 2 febbraio 2024, n. 11 di conversione del decreto-legge del 9 dicembre 2023, n. 181 recante: «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

La legge di conversione, al fine di migliorare l’efficienza energetica nel nostro Paese e di incentivare l’utilizzo delle fonti rinnovabili, apporta diverse non solo al D.L.vo 199/2021 (sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) e al D.L.vo 49/2014 (relativo ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE) ma anche al al D.L.vo 152/2006 (Testo unico Ambientale).

In particolare, nella Legge di conversione, con riguardo ai temi di interesse ambientale ed energetico, sono stati aggiunti i seguenti articoli:

– l’art. 4 bis stabilisce semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale, andando a modificare l’articolo 6, comma 6, lettera b), del D.L.vo 152/2006 e ricomprendendo nella verifica di assoggettabilità a VIA anche gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari;

– l’art. 4 ter prevede ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Difatti, al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da apparecchiature di fotovoltaico, attraverso la promozione dell’utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, sono apportate modifiche al D.L.vo 14 marzo 2014, n. 49; viene riconosciuta, in particolare, al GSE un’attività di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantità di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonché ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti. Inoltre, la norma precisa anche che per le aree dei siti oggetto di bonifica interessate, in quanto idonee ai sensi dell’articolo 20 del D.L.vo 199/2021, dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del medesimo D.L.vo 152/2006;

– l’art. 4 quinquies stabilisce semplificazioni dell’accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell’area dell’Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016;

– l’art.4 sexies ha apportato modifiche all’articolo 8 del D.L.vo 152/2006, concernente la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacità operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale;

– l’art. 4 septies individua modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, modificando il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 tramite l’aggiunta dell’art. 7-bis (Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).

l’art. 5 bis stabilisce misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione;

– l’art. 12 bis indica disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici, apportando modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

– l’art. 14 ter apporta modifiche all’art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernente l’integrazione dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane;

– l’art. 14 quater stabilisce disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana

– l’art. 14 quinquies prevede modifiche all’articolo 8 del D.L.vo 152/2006, concernente i lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

Per approfondire il tema, si consiglia il Master Esperto Ambientale e della Transizione Ecologica XLVIII edizione, che si terrà dal 19 marzo all’8 maggio 2024.

Master Esperto Ambientale marzo 2024


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