Il Ministero della Transizione Ecologica, con la Circolare n. 52445 del 17 maggio, ha dato importati indicazioni sul tema relativo all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.

La Circolare, preliminarmente, precisa che sul tema della proroga dell’entrata in vigore del comma 5, dell’art. 219 del TUA riguardante gli obblighi di etichettatura ambientale è intervenuta la Legge di conversione del “Decreto Sostegni” che ha previsto, all’art. 39, la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’applicazione di tutto il comma 5, dell’ art 219 del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi (e non solo del primo periodo, come era stato inizialmente previsto)

La suddetta previsione normativa ha disposto, inoltre, che “i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Il testo di conversione in legge del “Decreto Sostegni”, tuttavia, non è ancora definitivo in quanto dovrà ora essere esaminato e approvato dalla Camera dei Deputati entro il termine ultimo del 21 maggio 2021.

Successivamente la Circolare del Mite interviene su alcuni aspetti maggiormenti critici relativi ai nuoi obblighi di etichettatura:

  • Soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi: al fine di prevedere un’adeguata e idonea informazione ambientale degli imballaggi come previsto dal comma 5, dell’art. 219 del TUA, l’obbligo di etichettatura deve ricadere, oltre che sui produttore, anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi.

 

  • Imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasporto: per gli imballaggi neutri, privi di grafica o stampa (es. sacchetti trasparenti) e per gli imballaggi utilizzati ai fini del trasporto (scatole, pallet etc.) si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

 

  • Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione: è da intendersi adempiuto l’obbligo di comunicazione dell’etichettatura ambientale nelle fattispecie dei “preincarti” laddove tali informazioni siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.

 

  • Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione: per tali casistiche appare essenziale garantire il ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) di supporto che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese.

 

  • Imballaggi destinati all’esportazione: in attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, appare opportuno escludere dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino. Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.

 


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