Entra in vigore domani, 2 luglio 2022, il Decreto 20 maggio 2022 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) recante “Disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio”, che è stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto contiene disposizioni in materia di:

a) conversione;
b) produzione vegetale;
c) produzione animale;
d) produzione di alghe e animali da acquacoltura;
e) produzione di alimenti trasformati;
f) produzione del vino;
g) gestione delle deroghe;
h) adozione di norme eccezionali di produzione;
i) etichettatura;
j) adempimenti degli operatori ai fini del controllo;
k) trasmissione di informazioni.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 3, del regolamento il Ministero adotta la norma nazionale relativa all’etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva.

A proposito di etichettatura dei prodotti bio, si segnala che:

– Il numero di codice dell’Organismo di controllo che compare in etichetta è rappresentato dal codice attribuito dal Mipaaf a ciascun Organismo di controllo al momento della autorizzazione ad operare;
– Il numero di codice è composto dalla sigla «IT», seguita dal termine «Bio», seguito da numero di tre cifre, stabilito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
– Al fine di assicurare un sistema di controllo che permetta la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, gli Organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori o gruppi di operatori controllati;
– Qualora il logo biologico dell’UE sia riportato in più parti di una confezione, si è tenuti ad indicare le diciture previste dalla regolamentazione UE in relazione ad uno solo dei loghi riportati sulla confezione.

 

 

 


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