Adottate dal Consiglio UE lo scorso 21 maggio 2019, le nuove norme per l’immissione sul mercato dell’UE di prodotti fertilizzanti trovano oggi riferimento ufficiale nel Regolamento 2019/1009, in vigore dal 15 luglio 2019, che modifica i regolamenti 1069/2009 e 1107/2009 e che abroga, dal 16 luglio 2022, il regolamento 2003/2003 (riguardante quasi esclusivamente i concimi prodotti a partire da materiali inorganici derivanti dall’attività estrattiva od ottenuti per via chimica), che ha armonizzato le condizioni per la messa a disposizione di concimi sul mercato interno UE.

Considerata anche l’esigenza di utilizzare materiali riciclati od organici per la concimazione, secondo il Legislatore comunitario è opportuno fissare condizioni armonizzate per la messa a disposizione sull’intero mercato interno di concimi ottenuti da tali materiali riciclati od organici, allo scopo di offrire un consistente incentivo al loro ulteriore impiego. Questo perché la promozione di un maggiore utilizzo di nutrienti riciclati contribuirebbe ulteriormente allo sviluppo dell’economia circolare e consentirebbe un utilizzo generale dei nutrienti più efficiente sotto il profilo delle risorse, riducendo nel contempo la dipendenza dell’UE dai nutrienti provenienti da paesi terzi.

Alcuni prodotti, prosegue il nuovo regolamento, sono attualmente utilizzati in combinazione con i concimi al fine di migliorare l’efficienza nutrizionale, con il vantaggio di ridurre la quantità di concimi impiegati e quindi il loro impatto ambientale. Per agevolarne la libera circolazione è auspicabile armonizzare non solo le disposizioni sui concimi (i prodotti destinati a fornire nutrienti alle piante), ma anche quelle sui prodotti destinati a migliorare l’efficienza nutrizionale delle stesse.

Formazione A Distanza TuttoAmbiente: il Master online Gestione Ambientale

Un prodotto fertilizzante a marchio CE potrebbe avere più di una delle funzioni descritte nelle categorie funzionali del prodotto indicate nel regolamento: se se ne dichiara una sola, dovrebbe essere sufficiente che il fertilizzante rispetti le prescrizioni di quella categoria funzionale che descrive la funzione dichiarata; diversamente, se se ne dichiara più di una, il fertilizzante dovrebbe essere considerato come una miscela di due o più fertilizzanti costituenti, per ognuno dei quali si dovrebbe esigere il rispetto delle prescrizioni relative alla sua funzione.

In generale, comunque, un fertilizzante a marchio CE conforme alle prescrizioni del regolamento 2019/1009 dovrebbe essere autorizzato a circolare liberamente nel mercato interno, ma i Legislatori nazionali non possono ostacolare la messa a disposizione sul mercato dei prodotti che sono stati immessi sul mercato come concimi classificati “concimi CE” a norma del regolamento 2003/2003 prima del 16 luglio 2022: è solo a decorrere da questa data, infatti che il regolamento 2003/2003 sarà abrogato e si applicherà, invece, il nuovo regolamento 2019/1009.

Si applicano dal 15 luglio 2019, tuttavia, le disposizioni degli articoli:

  • 4, paragrafo 3, secondo il quale entro il 16 luglio 2020 la Commissione pubblica un documento di orientamento per i fabbricanti e le autorità di vigilanza del mercato con informazioni chiare ed esempi sull’aspetto che dovrebbe avere l’etichetta;
  • 14, che prevede la possibilità per la Commissione di adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni;
  • 42, 43, 44, 45, 46 e 47, che disciplinano la delega di potere e la procedura di comitato.

Infine, si applicano a decorrere dal 16 aprile 2020 gli articoli da 20 a 36, che disciplinano la notifica degli organismi di valutazione della conformità.

 

 


Condividi: