Dopo una prima circolare del 23 marzo 2020 (prot. n. 20460), con cui veniva prorogata fino al 15 giugno 2020 la validità dei certificati rilasciati ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, il Ministero dell’Ambiente interviene di nuovo in materia di f-gas con la circolare del 6 aprile 2020 (prot. n. 24526), che fornisce specifiche indicazioni in merito a:

fgas

  1. Termini per l’obbligo dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014.

Viene chiarito che in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19.

 

  1. Sospensione dei termini per la comunicazione dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 16, comma 8 del DPR 16 novembre 2018, n 146.

Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici, la decorrenza dei citati termini è sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, e riprende a decorrere dal 16 aprile 2020.

Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l’effetto di estendere il periodo di 52 giorni di cui all’articolo 103 del D.L. n. 18/2020, la circolare si intende automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di sospensione.

 

In argomento TuttoAmbiente consiglia il WebinarLe nuove norme e gli adempimenti in materia di FGAS” con Paolo Pipere in programma per il 27 aprile 2020 ore 9:30.

Per info: formazione@tuttoambiente.it – 334.8283521


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