Per legge, chi esercita un’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante gode di una disciplina di favore rispetto alla gestione di rifiuti ordinaria.

Per effetto del comma 5 dell’art. 266 del D.L.vo 152/2006, infatti, gli ambulanti non sono tenuti ad iscriversi all’Albo Gestori Ambientali e agli adempimenti documentali previsti per i rifiuti che gestiscono (MUD, registri, documenti di trasporto).

banner-master-gestione-rifiuti-milano-2018

Questo, però, se ricorrono due condizioni: l’ambulante deve essere in possesso di una valida ed efficace abilitazione all’esercizio di attività commerciale in forma ambulante, e deve trattarsi di rifiuti che sono oggetto del suo commercio.

Lo ha ribadito ancora la Cassazione Penale, che, con sentenza n. 6735 del 12 febbraio 2018 , ha anche specificato che in tali casi il giudice è chiamato a verificare entrambe le condizioni. In particolare, si tratterà di valutare la sussistenza del titolo abilitativo, accertandone in concreto la efficacia e la validità, considerata, peraltro, la natura personale del titolo, che presuppone il possesso di determinati requisiti per l’esercizio dell’attività di commercio. Occorrerà, poi, un’ulteriore verifica, nel caso in cui l’attività non sia svolta direttamente da colui che vi è abilitato, al fine di individuare il rapporto effettivamente intercorrente tra i diversi soggetti. Si dovrà, infine, comunque verificare che l’attività sia circoscritta ai soli rifiuti che formano oggetto del commercio del soggetto abilitato.

In assenza di questo duplice presupposto, ha concluso la Corte, non sussiste alcun esonero dall’osservanza della normativa generale in materia di rifiuti. (LM)


Condividi: