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Attività ambulanti: a quali condizioni opera la disciplina derogatoria?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/02/2018
n. 6735

In tema di gestione di rifiuti, chi esercita l’attività di raccolta o trasporto in forma ambulante non è soggetto, ai sensi del comma 5 dell’art. 266 del D.L.vo 152/2006, alla necessità di autorizzazioni e alla tenuta della documentazione relativa ai rifiuti. Tale deroga alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti (di cui agli artt.189, 190, 193 e 212 del citato decreto) opera ad una duplice condizione: che l’ambulante risulti in possesso di una valida ed efficace abilitazione all’esercizio di attività commerciale in forma ambulante, e che si tratti di rifiuti che sono oggetto del suo commercio.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. Con sentenza del 25/7/2017, il Tribunale di Asti dichiarava M.S. colpevole della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e lo condannava alla pena di duemila euro di ammenda; allo stesso era contestato di aver effettuato abusivamente attività di raccolta e trasporto di rifiuti senza esser iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali.   2. Propone ricorso per cassazione il S., a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione della norma contestata. L'attività svolta dal ricorrente sarebbe stata ricostruita in via presuntiva ed in…
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