Dopo le prime due sentenze che hanno respinto due rispettivi ricorsi, arriva anche la terza la n. 10699 depositata il 24 ottobre 2014 (www.giustizia-amministrativa.it) che si pronuncia su un ulteriore ricorso, tutte riguardanti lo statuto tipo dei consorzi sugli imballaggi.
Le sentenze, abbastanza simili fra loro, elencano in maniera puntuale e precisa le ragioni della legittimità del decreto 26.4.2013 (GU n. 176 del 29.7.2013) recante “Approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi”.La lettura di queste ragioni è assai interessante in quanto, ad esempio, esse sottolineano che la forma consortile è strumentale “al perseguimento di finalità di interesse pubblico”.
A fronte di questa affermazione, potrebbe essere commentato che il bilanciamento con il mercato potrebbe diventare più complesso, ad esempio, rispetto alle istanze di avere sistemi “pluralistici”. Molto interessante anche il passaggio che evidenzia che il contributo ambientale Conai (CAC) è posto a carico dell’intera collettività. E corretta se per “collettività” intendiamo anche (e soprattutto) le imprese in quanto anche il CAC è un costo di produzione.
Infatti, per precisa scelta della stessa legge istitutiva non vi è un diritto di rivalsa fra imprese e fra imprese e consumatori, in quanto l’obiettivo era quello di internalizzare il costo. Ma il dato più interessante in fondo è un altro. Finalmente c’è uno schema di statuto tipo (previsto da una norma introdotta dal 2008) che occorrerà attuare. Si tratta, in fondo, di una “riforma” del sistema dei Consorzi che ha dovuto superare anche il vaglio della giustizia amministrativa. A questo punto occorre applicarsi per l’attuazione del decreto ed evitare ulteriori modifiche della normativa primaria. Se uno sforzo va fatto, questo deve essere rivolto al “package waste” in discussione a livello europeo.
In tempi di “spending review” meglio usare bene le risorse del sistema. (Massimo Medugno)


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