La Corte di giustizia dell’UE (V sezione), con la sentenza del 29 aprile 2021 causa C617/2019, ha dato importanti indicazioni in merito al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.

In particolare, la sentenza è stata emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale, proveniente dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), circa l’interpretazione dell’articolo 3, lettera e), e dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione Europea.

La Corte di giustizia dichiara che:

l’articolo 3, lettere e) e f), della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009), in combinato disposto con i punti 2 e 3 dell’allegato I della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il proprietario di uno stabilimento produttivo dotato di una centrale termica, la cui attività rientra nell’ambito di applicazione di tale allegato I, possa ottenere un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, ai sensi dell’articolo 7 di tale direttiva.

Tuttavia, l’aggiornamento dell’autorizzazione può essere disposto se il proprietario dello stabilimento ha ceduto un’unità di cogenerazione situata nello stesso sito industriale di tale stabilimento, ed esercente un’attività con una capacità inferiore alla soglia stabilita in detto allegato I, ad un’impresa specializzata nel settore dell’energia, concludendo con tale impresa un contratto che prevede la fornitura a detto stabilimento dell’energia prodotta da tale unità di cogenerazione.

Quanto esposto sino ad ora è possibile -precisa la Corte- sempre che la centrale termica e l’unità di cogenerazione non costituiscano un solo ed unico impianto, ai sensi dell’articolo 3, lettera e), di detta direttiva, e che, in ogni caso, il proprietario dello stabilimento produttivo non sia più il gestore dell’unità di cogenerazione, ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della medesima direttiva.

 

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