L’incremento della portata della termovalorizzazione e incenerimento, e la definizione dei relativi impianti come “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale” sono in linea con i principi della Direttiva 2008/98/CE, la cosiddetta Direttiva quadro sui rifiuti?
Questo chiede il Tar del Lazio alla Corte di Giustizia Europea, nell’ordinanza n. 4574 del 24 aprile 2018.

 

Precisamente, la Sezione Prima del Tar era stata chiamata a pronunciarsi circa l’annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016, relativo all’individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati, emanato in attuazione dell’art. 35 del decreto legge 133/2014, conosciuto come Sblocca-Italia.

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Tale art. 35 rinviava, infatti, ad un futuro decreto l’individuazione della predetta capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, precisando che “gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell’autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica”. Dettato, questo, interamente ripreso nel citato DPCM.
Inoltre, evidenzia il Tar, lo stesso art. 35 facilita “le modalità procedurali per la creazione di nuovi impianti di incenerimento e termovalorizzazione e il potenziamento di quelli già esistenti“.

 

Il fatto che gli impianti di incenerimento costituiscano infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, soprattutto considerando che, sottolinea il Tar, “analogo riconoscimento non è stato esteso agli altri impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riusocome si interfaccia con la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva quadro “da intendersi eventualmente come direttamente applicabile e vincolante per tutti gli Stati membri dell’Unione”?

 

E’ questa la prima questione pregiudiziale che il Tar ha deciso di indirizzare alla Corte di Giustizia UE, considerando anche che “la prevalenza allo smaltimento dei rifiuti tramite incenerimento […] potrebbe porsi in violazione anche dei principi di “precauzione” e di minore impatto sulla salute umana e sull’ambiente, di cui all’art. 13 della Direttiva 2008/98/CE”.

Precisamente: è conforme ai principi della direttiva 2008/98/CE una normativa interna primaria (e quella secondaria di attuazione) che qualifica solo gli impianti di incenerimento ivi considerati quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, che attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati e che garantiscono la sicurezza nazionale nell’autosufficienza, “dato che una simile qualificazione non è stata parimenti riconosciuta dal legislatore interno agli impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso, pur essendo tali due modalità preminenti nella gerarchia dei rifiuti di cui alla richiamata Direttiva”?.

 

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Non solo. Il Tar ha indirizzato alla Corte di Giustizia anche un’altra questione, relativa alla mancata sottoposizione a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del medesimo DPCM. Sottolinea il Collegio che nel relativo Allegato I è rideterminata la capacità di trattamento dei rifiuti nei quaranta impianti di incenerimento in essere, “consentendo a tali impianti l’aumento dell’attività fino all’esaurimento della rispettiva capacità organizzata, con incremento, quindi, dell’attività di incenerimento e dei suoi effetti sull’ambiente”. Chiede, allora, se lo stesso decreto sia in contrasto con la Direttiva 2001/42/CE, recante la disciplina comunitaria in materia di VIA, in quanto non prevede che “in fase di predisposizione di tale piano emergente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si applichi la disciplina di valutazione ambientale strategica così come prevista dalla richiamata Direttiva 2001/42/CE”.


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